La colpa grave della lavoratrice madre non si identifica con la giusta causa di licenziamento

3 Febbraio 2025

Corte di cassazione, ordinanza 3 febbraio 2025 n. 2586

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Una lavoratrice in stato di gravidanza era stata licenziata per l’uso improprio di due giornate di permessi ex l. 104/92, che i giudici di merito avevano ritenuto inadempimento tale da concretare quella “colpa grave” idonea a superare il divieto legale di licenziamento delle lavoratrici madri. Nel cassare la sentenza d’appello, la Cassazione censura il fatto che i giudici, nell’accertamento della “colpa grave” della lavoratrice in gravidanza (il cui onere probatorio grava sul datore), si siano limitati a considerare il solo aspetto dell’adempimento agli obblighi e doveri verso il datore di lavoro, senza considerare che, secondo la giurisprudenza consolidata, nella materia è necessario altresì prendere in esame il comportamento complessivo della lavoratrice in relazione alle sue condizioni psico-fisiche legate allo stato di gestazione, in quanto possibili fattori causali o concausali del comportamento contestato.