Lavoratori socialmente utili – Divergenza tra prestazioni concretamente rese e prestazioni dedotte n …
Lavoratori socialmente utili – Divergenza tra prestazioni concretamente rese e prestazioni dedotte nel progetto per i lavori socialmente utili – Applicabilità dell’art. 2126 c.c. – Sussiste
Corte di cassazione, ordinanza 11 luglio 2017 n. 17101
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In caso di devianza dal progetto di lavori socialmente utili (LSU) presso una pubblica amministrazione, è dovuta al lavoratore la retribuzione prevista per il personale che svolge presso la P.A. mansioni di pari livello.
Commento
Superando un precedente orientamento, si consolida presso la Corte la regola secondo la quale la deviazione dal progetto di LSU (istituto di carattere assistenziale), con assegnazione da parte della P.A. al lavoratore di compiti sovrapponibili a quelli dei lavoratori dipendenti, comporta l’applicazione dell’art. 2116 cod. civ., con conseguente diritto al trattamento previsto per i dipendenti di pari livello per tutto il periodo di durata del rapporto di [apparente] LSU. Nel caso esaminato, al lavoratore in LSU erano stati attribuiti compiti difformi rispetto a quelli indicati in progetto, anche a “copertura di vacanze dell’organico per lavoro ordinario del personale amministrativo”, valutati dai giudici di merito come inerenti pertanto a un rapporto di lavoro subordinato di fatto.
Sezione: rapporto di lavoro pubblico