Lavoro e previdenza
Infortunio sul lavoro – Assicurazione contro gli infortuni non mortali – Cumulabilità di indennizzo e risarcimento – Legittimità – Non sussiste.
Corte di cassazione, sentenza 11 giugno 2014 n. 13233
Abstract
Il datore di lavoro responsabile dei danni causati al dipendente per un infortunio non letale può sottrarre dal danno da risarcire l’indennizzo erogato in forza di un contratto di assicurazione privata contro infortuni da lui stipulato in favore dei propri dipendenti.
Commento
Il caso riguardava un dipendente che, nel corso dell’attività lavorativa, era stato investito da una autovettura guidata da un altro lavoratore, di proprietà del datore di lavoro. Poiché quest’ultimo aveva stipulato una assicurazione privata contro gli infortuni dei propri dipendenti, l’infortunato pretendeva sia l’indennizzo dall’assicurazione (in effetti, ottenuto) che l’intero risarcimento dei danni dal responsabile dell’incidente stradale e dal proprietario dell’auto (nella specie il datore di lavoro medesimo). La Corte opta invece per la soluzione della necessaria detrazione dell’indennizzo assicurativo dal danno che il responsabile civile dell’infortunio deve risarcire, in ragione della natura dell’assicurazione infortuni (da ritenere contro i danni e non sulla vita) e quindi dell’applicazione ad essa della regola secondo la quale l’indennizzo non può mai superare l’entità del danno subito e del conseguente divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento danni integrale. La correttezza della soluzione adottata viene poi verificata alla luce delle norme applicabili alle due fattispecie.
Sezione: Rapporto di lavoro.