Legge 17 dicembre 2021, n. 215
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge n. 215/2021, di conversione del cd. Decreto fiscale (decreto-legge n. 146/2021, vedi scheda di sintesi pubblicata su Wikilabour). Tra le principali novità introdotte in sede di conversione meritano di essere segnalate alcune disposizioni riguardanti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il contrasto al lavoro irregolare.
La legge n. 215/2021 interviene anzitutto ad ulteriore modifica dell’articolo 14 del D. Lgs. n. 81/08, che disciplina la sospensione cautelare dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro qualora venga accertato l’impiego irregolare di almeno il 10% della manodopera. Per “lavoratori irregolari” si considerano ora non soltanto quelli reclutati senza preventiva comunicazione al Centro per l’Impiego di instaurazione del rapporto di lavoro, ma anche quelli formalmente inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa. Con riferimento proprio a quest’ultima categoria di lavoratori la legge di conversione stabilisce che prima dell’inizio dei lavori il committente dovrà operare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante sms o posta elettronica. Il mancato adempimento comunicativo sarà punito con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
In secondo luogo viene ora previsto (nuovo art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008) che durante tutto il periodo di sospensione dell’attività venga fatto divieto all’impresa destinataria del provvedimento di contrattare non solo con la pubblica amministrazione ma anche con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
La legge di conversione del Decreto fiscale stabilisce inoltre che il datore di lavoro sottoposto a sospensione cautelare è tenuto comunque a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione, per l’intera durata della stessa.
Viene infine ridimensionato l’intervento di liberalizzazione dell’impiego a termine presso l’utilizzatore di lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato, operato dal DL n. 146. Nella sua originaria versione, il Decreto fiscale aveva infatti stabilito l’abrogazione della norma che limitava al 31 dicembre 2021 la possibilità da parte delle agenzie per il lavoro di somministrare per periodi di missione superiori a 24 mesi (anche non continuativi) il proprio personale assunto a tempo indeterminato, senza che da ciò ne derivasse la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ora, in sede di conversione in legge del decreto, il legislatore torna parzialmente sui suoi passi, ripristinando un termine alla predetta facoltà di impiegare a termine gli interinali oltre i 24 mesi di missione: la scadenza è ora fissata al 30 settembre 2022.