Legge 20 maggio 2022, n. 51, in G.U. 20 maggio 2022 n. 117
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
La legge, in vigore dal 21 maggio 2022, chiarisce anzitutto l’ambito di applicazione del bonus carburante (buoni benzina o analoghi titoli esenti) che nel 2022 può essere erogato per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore, estendendolo a tutti i datori di lavoro privati e non più alle sole aziende private. Se ne deduce, quindi, l’inclusione degli imprenditori individuali e degli studi professionali.
Attraverso una modifica all’art. 26 del D. Lgs. n. 148/2015 viene introdotta una nuova possibile tipologia di prestazioni per i fondi di solidarietà bilaterali, ma solo quelli istituiti presso l’INPS e dunque non anche quelli cd. alternativi, ossia il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato (FSBA) e il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione. I fondi in oggetto potranno prevedere il versamento mensile di contributi previdenziali relativi a lavoratori vicini al conseguimento dei requisiti per la pensione, in caso di contestuale assunzione per un periodo non inferiore a tre anni di lavoratori di età non superiore a 35 anni. L’assunzione del lavoratore under 35 deve avvenire contestualmente al prepensionamento e presso il medesimo datore di lavoro. La norma non precisa la tipologia contrattuale da utilizzare, disponendo soltanto che il contratto debba avere una durata non inferiore a 3 anni.
Nell’ambito della disciplina della somministrazione di lavoro la legge in commento interviene nuovamente a modifica dell’art. 31 del Testo unico dei contratti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015), disponendo una proroga al 30 giugno 2024 per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, in missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. Nello specifico, in tutti i casi di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato da parte di un’agenzia di somministrazione, viene ammessa la possibilità per l’utilizzatore di impiegarlo a tempo determinato per periodi di missione superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che ne derivi la costituzione in capo allo stesso utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, purché l’agenzia comunichi all’utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima e il lavoratore.
Infine, con riferimento alle modalità delle comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali –che il DL n. 146/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 215/2021, ha reso obbligatorie – viene previsto che le comunicazioni siano effettuate non più mediante sms o posta elettronica ma, genericamente e soltanto, “mediante modalità informatiche”. L’adempimento andrà, quindi, effettuato soltanto tramite l’applicativo online che prima, invece, era a scelta ed alternativo all’email. Si potrà derogare da quest’obbligo comunicativo in caso di attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali, di cui alla legge n. 233/2021.