Licenziamento collettivo
Criteri di scelta ex art. 5, l. 223/91 – Soppressione del reparto – Scelta del personale da licenziare limitata agli addetti al ramo – Esistenza di posizioni fungibili – Illegittimità dei recessi.
Corte di cassazione 17 marzo 2014 n. 6112
In tema di LICENZIAMENTO COLLETTIVO, la scelta del personale da licenziare secondo i criteri di legge deve essere fatta nell’ambito dell’INTERO COMPLESSO AZIENDALE, salvo che la riduzione riguardi un determinato reparto dotato di piena autonomia e di specifiche professionalità, non fungibili rispetto a quelle di altri reparti.
Rispetto al’orientamento giurisprudenziale che giustifica la limitazione della scelta del personale da licenziare ad un solo reparto o ramo aziendale in presenza di oggettive esigenze imprenditoriali, la sentenza in esame lega specificatamente tale valutazione anche all’assenza, nel reparto soppresso o ridotto, di professionalità fungibili con quelle di altri reparti, negando, nel caso esaminato, la legittimità del licenziamento di un mescolatorista del soppresso reparto gomma dell’azienda, in presenza di altri mescolaristi del contiguo reparto plastica, svolgenti analoghe mansioni e inquadrati nella medesima qualifica contrattuale.
Sezione: Rapporto di lavoro