Licenziamento del dirigente: obbligo di consultazione sindacale anche nel caso di “mobilità”
Corte di Cassazione, ordinanza 30 luglio 2024, n. 21299
Il problema da risolvere in giudizio era se la disciplina di cui all’art. 24, comma 1-quinquies della legge n. 223/1991 (che estende ai dirigenti le regole di informazione e consultazione sindacale stabilite in materia di licenziamenti collettivi) si applichi anche in caso della “mobilità” di cui alla medesima legge. La Cassazione, nel rigettare la tesi negativa della società, osserva che: (i) l’art. 24, co. 1-quinquies, L. 223/91 è stato introdotto dopo che l’Italia era stata condannata dalla CGUE per avere escluso la categoria dei dirigenti dall’ambito di applicazione della procedura nazionale sui licenziamenti collettivi; (ii) il nucleo della direttiva europea (recepita in Italia) sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia è rappresentato dagli obblighi di informazione, di consultazione e procedurali che devono caratterizzare tali procedure; (iii) poiché nella normativa europea e neppure nell’art. 24, comma 1-quinquies citato non è traccia di una distinzione tra licenziamenti collettivi intimati all’esito di una sospensione in CIGS ovvero disposti senza tale previa sospensione, le procedure di informazione e consultazione si applicano anche ai dirigenti in ogni caso di licenziamento collettivo.