Licenziamento disciplinare

15 Maggio 2014

Specificità della contestazione – Rinvio per relationem al contenuto della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM in sede penale – Legittimità – Sussiste

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 15 maggio 2014 n. 10662
Abstract
La CONTESTAZIONE DISCIPLINARE, che assolve alla funzione di consentire al lavoratore incolpato l’esercizio pieno del diritto di difesa, può ritenersi SPECIFICA anche in caso di mero richiamo di atti di un procedimento penale per fatti rilevanti anche sotto il profilo disciplinare
Commento
La ricorrente aveva contestato la sufficienza del richiamo, nella contestazione disciplinare, al contenuto dell’atto di rinvio a giudizio penale, il quale non le avrebbe consentito la piena conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti fra quelli oggetto delle molteplici imputazioni penali, per di più a carico di più imputati; aveva inoltre lamentato che la Corte d’appello si fosse adagiato acriticamente sugli accertamenti del giudice penale senza effettuare una propria autonoma istruttoria e valutazione in ordine ai fatti disciplinarmente rilevanti. La Corte ha viceversa convalidato sotto ambedue i profili l’operato dei giudici di merito, per avere con congrue valutazioni, ritenuto perfettamente comprensibile l’indicazione dei fatti rilevanti disciplinarmente, sottoponendo inoltre ad un vaglio critico gli accertamenti effettuati in sede penale e richiamati nel giudizio civile.
Sezione: Rapporto di lavoro.