Licenziamento per aver commesso un delitto e cause di giustificazione
Corte di Cassazione, ordinanza 10 ottobre 2024, n. 26446
Nel giudizio di impugnazione del licenziamento per giusta causa di una lavoratrice che aveva postato su Facebook offese alla società datrice di lavoro anche con accuse di non tutelare la salute dei propri dipendenti, era risultato che in una delle giornate immediatamente precedenti la pubblicazione si era verificata nell’ambiente lavorativo aziendale una fuga di sostanze tossiche, che aveva coinvolto diversi dipendenti, tra cui il coniuge della lavoratrice licenziata. Nel respingere il ricorso della società avverso la sentenza d’appello che aveva accolto le domande, compresa quella di reintegrazione, la Corte ribadisce il potere del giudice civile di accertare “incidenter tantum”, in assenza di un giudizio penale, l’esistenza di un delitto, ivi compresa l’eventuale ricorrenza di una causa di giustificazione. Ciò premesso, la Cassazione dichiara corretta la valutazione dei giudici di merito circa la sussistenza della scusante della provocazione, che esclude la ricorrenza di un delitto (a cui il CCNL applicato ricollegava il licenziamento per g.c.) nonché la riconducibilità del fatto contestato alla previsione contrattuale collettiva di ipotesi meritevoli di una sanzione conservativa.