Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 21 luglio 2022

20 Settembre 2022

Adeguamento del Fondo di integrazione salariale alla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2022 il decreto del Ministero del Lavoro 21 luglio 2022, recante l’adeguamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) alla legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), che ha modificato e integrato il decreto legislativo n. 148/2015.
Il Ministero chiarisce che sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano mediamente almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nella sfera di applicazione dei trattamenti di CIGO e che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26, ai Fondi di solidarietà alternativi di cui all’art. 27 e al Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 148/2015.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Tale condizione non è invece necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.
Per il lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, l’anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie.