Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 2 del 3 marzo 2021. Deroga all’obbligo di causale previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
La sospensione temporanea di alcuni degli obblighi previsti dal decreto Dignità, introdotta dal cd. decreto Agosto e prorogata dalla Legge di Bilancio 2021 sino al 31 marzo 2021, non riguarda solo il contratto a tempo determinato diretto, ma anche la somministrazione a termine. Questo il parere espresso dal Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 2/2021, in risposta ad un quesito in merito all’art. 8, comma 1, lettera a, del decreto-legge n. 104/2020 (convertito dalla legge n. 126/2020) il quale, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha consentito di prorogare o rinnovare un rapporto di lavoro a tempo determinato anche in assenza di causale, in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Ad avviso del Ministero, tuttavia, le imprese che hanno già utilizzato entro il 31 dicembre 2020 tale regime agevolato, prima che la legge di Bilancio ne allungasse la vigenza sino al 31 marzo 2021, non possono utilizzarlo una seconda volta, non essendo stata rimossa la regola che consentiva una sola deroga. Con questi chiarimenti, la risposta a interpello n. 2/2021 conferma la lettura prevalente da parte della dottrina su una delle norme più importanti approvate negli ultimi mesi in tema di lavoro flessibile.