Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (terzo correttivo)
Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre, il decreto legislativo n. 136/2024 contiene disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs n. 14/2019). I 57 articoli di cui si compone il cd. terzo correttivo introducono significative modifiche allo scopo di superare alcune difficoltà interpretative e difetti di coordinamento emersi alla data di entrata in vigore del Codice (15 luglio 2022), per rendere più chiare le disposizioni di riferimento ed agevolare così una maggiore efficienza della gestione delle situazioni di crisi e d’insolvenza.
In particolare, il correttivo-ter riformula l’articolo 189 del Codice, in ordine agli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro pendenti. Viene in primis eliminata la disposizione che escludeva che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro potesse costituire motivo di licenziamento. A essere riformulata è anche la disciplina del recesso dai contratti di lavoro del curatore e, in particolare, le modalità con cui è autorizzato l’esercizio provvisorio. In caso di inerzia del curatore all’esito del periodo di sospensione scatta ora infatti la cessazione dei rapporti di lavoro in essere con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, in luogo della risoluzione di diritto dei rapporti. Inoltre, a tutela del lavoratore, il correttivo-ter prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore non sia tenuto a restituire le somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione.
Il terzo correttivo estende inoltre anche ai licenziamenti collettivi intimati dal curatore per le imprese insolventi, nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, l’inapplicabilità della disciplina speciale prevista dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 234/2021), per le procedure collegate alla chiusura di sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo situato in Italia con cessazione definitiva della relativa attività, limitatamente alle imprese con più di 250 dipendenti.
Viene infine compiuto un intervento chiarificatore in merito al trattamento Naspi (articolo 190): i termini per la presentazione della domanda decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore.