Nella scelta del dipendente da licenziare, il datore di lavoro deve considerare la totalità dei lavoratori anche se non direttamente interessati dal processo riorganizzativo, dovendo altrimenti indicare e provare le ragioni per cui ciò non sia possibile
Corte d’appello di Milano, 30 dicembre 2024
La Corte conferma la sentenza di primo grado con cui una lavoratrice, licenziata per giustificato motivo oggettivo a seguito della chiusura della sede aziendale presso la quale era adibita per cessazione della commessa, era stata reintegrata in servizio. I Giudici hanno richiamato i principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire avuto riguardo al complesso aziendale nella sua interezza; al fine di restringere il campo in cui è delimitata la platea dei licenziandi il datore di lavoro deve invece indicare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, legge 23 luglio 1991 n. 223 le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti di una determinata unità produttiva o settore aziendale ed anche le ragioni per le quali gli addetti alla unità o settore soppresso o ridimensionato non possano essere utilizzati e comparati con dipendenti del restante complesso aziendale. Non avendo il datore provveduto a ciò, prosegue la Corte, il vizio della procedura si traduce nella violazione dei criteri di scelta ex art. 5 della legge 223/1991 e a ciò consegue (trattandosi di rapporto di lavoro sorto prima del 2015) l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 18, comma 4, Stat. Lav.