Nella scelta del dipendente da licenziare, il datore di lavoro deve considerare la totalità dei lavoratori anche se non direttamente interessati dal processo riorganizzativo, dovendo altrimenti indicare e provare le ragioni per cui ciò non sia possibile

30 Dicembre 2024

Corte d’appello di Milano, 30 dicembre 2024

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte conferma la sentenza di primo grado con cui una lavoratrice, licenziata per giustificato motivo oggettivo a seguito della chiusura della sede aziendale presso la quale era adibita per cessazione della commessa, era stata reintegrata in servizio. I Giudici hanno richiamato i principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire avuto riguardo al complesso aziendale nella sua interezza; al fine di restringere il campo in cui è delimitata la platea dei licenziandi il datore di lavoro deve invece indicare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, legge 23 luglio 1991 n. 223 le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti di una determinata unità produttiva o settore aziendale ed anche le ragioni per le quali gli addetti alla unità o settore soppresso o ridimensionato non possano essere utilizzati e comparati con dipendenti del restante complesso aziendale. Non avendo il datore provveduto a ciò, prosegue la Corte, il vizio della procedura si traduce nella violazione dei criteri di scelta ex art. 5 della legge 223/1991 e a ciò consegue (trattandosi di rapporto di lavoro sorto prima del 2015) l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 18, comma 4, Stat. Lav.