Nessun cambiamento nella struttura amministrativa delle società che si succedono in un appalto: è trasferimento d’azienda
Tribunale di Bologna, 18 luglio 2024
Il Tribunale accoglie il ricorso presentato da due lavoratori e condanna in solido le società datrici di lavoro, che si erano succedute in un appalto al quale i due erano adibiti, a corrispondere loro le differenze retributive dovute. Per il Giudice la formale successione di contratti di appalto nasconde in realtà un trasferimento d’azienda, dove a mutare è solo il nome della società: trova quindi applicazione l’art. 2112, comma 2, c.c., che prevede la solidarietà passiva tra cedente e cessionario. È decisiva per la valutazione del Giudice la circostanza per cui non vi è stato alcun elemento di discontinuità tra i diversi appaltatori, rimanendo immutati il responsabile del cantiere, la struttura amministrativa e di segreteria e i beni usati per le attività.