Nessun sfruttamento illecito se il lavoro è intellettuale
Cassazione, sez. penale, sentenza 28 novembre 2024 n. 43662
La vicenda riguarda la sottoposizione a misura cautelare – confermata dal Tribunale di riesame – della rappresentante di una cooperativa esercente attività di istruzione secondaria, in relazione, tra l’altro, al reato di cui all’art. 603 bis cod. pen., per avere sottoposto i lavoratori docenti a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. In sede di impugnazione del provvedimento di riesame, la Cassazione – d’ufficio, ma su un aspetto appartenente al devoluto perché attinente alla decisione (impugnata) relativa alla responsabilità penale dell’imputata per il reato contestato nei suoi elementi costitutivi – rileva (sostanzialmente con un obiter dictum e in maniera per la verità poco credibile) che il fatto-reato non sussiste, in quanto soggetto passivo dello stesso è dalla legge indicato col termine “manodopera”, il che esclude che il reato medesimo possa realizzarsi attraverso lo sfruttamento di un lavoratore e di un lavoro di tipo intellettuale.