No al rimborso delle spese legali al dipendente comunale assolto, se in conflitto d’interessi col Comune

2 Aprile 2025

Corte di Cassazione, ordinanza 2 aprile 2025, n. 8683

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un vigile urbano, assolto con formula piena in un processo penale per falso in atto pubblico nell’espletamento delle sue funzioni, aveva chiesto al Comune il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, ai sensi dell’art. 28 CCNL Enti Locali. Nel relativo giudizio, la Cassazione ribadisce che: (i) il diritto al rimborso delle spese legali non è, nella disciplina citata, incondizionato, ma subordinato, tra l’altro, alla mancanza di conflitto d’interessi con l’ente locale datore di lavoro; (ii) la valutazione del conflitto di interessi va fatta ex ante, ed è irrilevante ex post l’esito assolutorio del giudizio penale, anche se con formula piena; (iii) quando il reato ipotizzato ha la pubblica amministrazione datrice come soggetto offeso — come nel caso del falso in atto pubblico contestato —, si realizza una situazione oggettiva di conflitto che esclude in radice il diritto al rimborso.