Orario di lavoro

29 Agosto 2014

Mancata osservanza – Sanzione disciplinare – Sussiste.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 29 agosto 2014 n. 18462
Abstract
L’inosservanza, anche parziale, dell’orario di lavoro non necessita, per essere sanzionata disciplinarmente, della preventiva pubblicazione del relativo divieto nel codice disciplinare.
Commento
Secondo la Corte, infatti, l’inosservanza dell’orario di lavoro infrange il rapporto di sinallagmaticità delle prestazioni contrattuali, che viene collocato tra i principi civilistici fondamentali. Appunto per questo, esso sarebbe riconducibile quel minimo etico di regole che, per essere immediatamente percepibili da chiunque, non renderebbero necessaria, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, la loro preventiva enunciazione nel c.d. codice disciplinare che il datore deve predisporre e affiggere sul luogo di lavoro. Nel Corpo della sentenza, la Corte afferma altresì che non viola il diritto di difesa del lavoratore la sua convocazione per difendersi a seguito della contestazione disciplinare in luogo e orario diversi da quelli di lavoro.
Sezione: Rapporto di lavoro