Ordine giudiziale di riammissione in servizio
Trasferimento presso sede diversa da quella originaria – Mancanza di motivazione ex art. 2103 c.c. – Illegittimità del provvedimento.
Corte di cassazione, sentenza 10 giugno 2014 n. 13060
Abstract
La reintegrazione del lavoratore a seguito dell’annullamento giudiziale di un licenziamento deve avvenire nel luogo in cui questi effettuava la prestazione prima del licenziamento. Il datore di lavoro mantiene peraltro il potere di trasferirlo ad altra sede, ma unicamente in presenza di esigenze tecniche, organizzative o produttive, da provare in giudizio.
Commento
Nel caso esaminato dalla Corte, il datore di lavoro aveva destinato il lavoratore reintegrato ad una sede diversa da quella ricoperta prima del licenziamento e aveva poi nuovamente licenziato il lavoratore per non essersi presentato presso la nuova sede. Impugnato anche il secondo licenziamento, i giudici, ribadendo la regola di diritto sopra enunciata, hanno ritenuto giustificato il rifiuto del lavoratore di prestare lavoro nella nuova sede, in mancanza della prova da parte della società delle esigenze aziendali alla base del trasferimento ed hanno quindi annullato il licenziamento.
Sezione: Rapporto di lavoro