Organizzazione dell’orario di lavoro
Art. 7 Direttiva 2003/88/CE – Diritto alle ferie annuali retribuite – Composizione della retribuzione – Stipendio di base e provvigioni in funzione del fatturato realizzato.
Corte di giustizia U.E., sentenza 22 maggio 2014, in causa C-539/12
Abstract
Contrasta col diritto dell’Unione la norma di uno Stato membro che, in caso di lavoratore retribuito con stipendio fisso e con provvigione variabile, determini la sua retribuzione durante il periodo di ferie sulla base del solo stipendio fisso.
Commento
La situazione sottoposta all’attenzione della Corte di giustizia era complicata dal fatto che il lavoratore, durante le ferie, in realtà percepiva le provvigioni maturate in forza dell’attività svolta nei mesi precedenti, ma, non lavorando, non produceva affari utili per la maturazione di provvigioni nei mesi successivi (perdendo quindi definitivamente il valore della retribuzione feriale di quattro settimane). La Corte di giustizia ha affermato che la normativa che consente ciò è in contrasto col diritto dell’Unione, impegnando pertanto lo Stato membro ad ovviare a tale situazione, che potrebbe dissuadere il lavoratore dall’esercitare il proprio diritto alle ferie. Quanto poi alla concreta determinazione della retribuzione feriale nella parte variabile, la Corte rinvia al giudice nazionale per la individuazione, sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza comunitaria e alla luce dell’obiettivo di assicurare durante le ferie un trattamento economico equiparabile a quello dei periodi di lavoro, di un congruo periodo di tempo precedente le ferie, al quale fare riferimento per calcolare il valore medio del compenso provvigionale.
Sezione: Rapporto di lavoro