Pagamento diretto delle indennità di malattia e maternità nei casi di mancata anticipazione da parte del datore di lavoro

30 Agosto 2024

INPS, messaggio n. 2909 del 30 agosto 2024

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

A fronte delle richieste di chiarimento pervenute nel tempo dalle proprie strutture territoriali, l’Inps, con il messaggio n. 2909/2024, riepiloga le ipotesi di pagamento diretto delle indennità di malattia, maternità, permessi ex legge n. 104/1992 e congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001.

Aggiornando le indicazioni già fornite con il messaggio n. 28997/2010 l’Istituto individua le seguenti ipotesi di pagamento diretto delle indennità in questione:

  • ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato sottoposto a procedura concorsuale;
  • ipotesi di aziende tuttora attive che rifiutino espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto;
  • ipotesi in cui l’Istituto stia effettuando il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, anche in deroga;
  • ipotesi in cui l’Ispettorato territoriale del lavoro, previo accertamento dell’inadempimento datoriale, abbia disposto il pagamento diretto della prestazione;
  • ipotesi in cui l’omessa anticipazione sia riferita ad eventi indennizzabili insorti nel corso dell’attività di azienda successivamente cessata;
  • ipotesi di aziende per le quali non sussiste l’obbligo di anticipazione prevista al comma 7 dell’art. 1, DL n. 663/1979, in carenza di relativa previsione nel CCNL di riferimento.