Permessi sindacali
Fattispecie.
Corte di cassazione, sentenza 28 agosto 2014 n. 18425
Abstract
In caso di permessi retribuiti o ferie fruiti in giornate di festività soppresse, non spetta la maggiorazione retributiva prevista dal contratto collettivo per il lavoro prestato in tali giornate.
Commento
La regola deriva dall’orientamento consolidato secondo cui non esiste nel nostro ordinamento un principio generalizzato di c.d. omnicomprensività della retribuzione (ma è necessario che una norma, di legge o di contratto collettivo, consenta il computo di un determinato istituto retributivo di tipo continuativo su di un altro indiretto o differito, come ad es. la tredicesima, le ferie o il t.f.r. etc.) e viene applicata al caso in cui la maggiorazione era stata richiesta, in applicazione di un presunto principio di omnicomprensività della retribuzione, in occasione di un permesso sindacale retribuito fruito in una giornata di festività soppressa (e la medesima regola si applica, secondo la Corte, anche in caso di ferie retribuite fruite in dette giornate). In tali casi la maggiorazione era infatti esclusa dalla norma collettiva (che la prevedeva unicamente per le ore di prestazione effettiva), giudicata dalla Corte non in contrasto con la legge.
Sezione: Rapporto di lavoro