Pubblico impiego: licenziamento disciplinare irrogabile anche dopo la risoluzione del rapporto

27 Novembre 2024

Corte di Cassazione, sentenza 27 novembre 2024, n. 30535

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

A causa della falsa dichiarazione circa il possesso di un titolo di studio, un’insegnante si era resa destinataria di due provvedimenti da parte del Ministero dell’istruzione: la cessazione anticipata del rapporto di supplente annuale acquisito in forza di quel titolo e successivamente il licenziamento disciplinare. Mentre il primo provvedimento non era stato contestato dalla donna, nel giudizio di impugnazione del secondo, la Corte afferma anzitutto l’interesse ad agire della dipendente licenziata, nonostante la già intervenuta estinzione del rapporto di lavoro, in ragione della natura sanzionatoria del provvedimento impugnato. Nel merito, la Corte esclude la violazione del principio del ne bis in idem,dal momento che, diversamente dal licenziamento, la risoluzione del rapporto disposta con il primo decreto non ha natura disciplinare, ma consegue unicamente all’accertata violazione delle disposizioni in tema di inserimento nella graduatoria ai fini del conferimento delle supplenze. Passando poi all’esame dell’invocato art. 55-bis, co. 9, d.lgs. 165/01 (in base al quale, “la cessazione del rapporto estingue il procedimento disciplinare, salvo che per l’infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento…”), la Corte, con un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, afferma, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, che essa trova applicazione anche quando il licenziamento disciplinare intervenga successivamente all’estinzione del rapporto di impiego.