Responsabilità penale dell’RLS: considerazioni sulla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 38914/23 (avv. Francesca R. Garisto e avv. Fabio Savoldelli)
Pubblichiamo sull’argomento un articolo critico degli avv. Francesca R. Garisto e Fabio Savoldelli relativo alla sentenza della Corte di cassazione penale del 25 settembre scorso (v. il n. 18/2023 della Newsletter) di cui si riporta la massima:
Anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, può, omettendo di svolgere i propri compiti, cooperare colposamente a un infortunio mortale.
Un impiegato tecnico, adibito alle mansioni di magazziniere senza aver ricevuto al riguardo alcuna formazione, era deceduto in azienda, travolto da una serie di pesanti tubi in acciaio da lui trasportati col carrello, mentre tentava di collocarli in apposita scaffalatura, difettosa. Confermando la valutazione dei giudici di merito, la Cassazione ha ritenuto responsabile dell’omicidio il datore di lavoro (per la mancata formazione del dipendente, comprensiva dell’addestramento all’uso del carrello elevatore, per aver consentito l’utilizzo di una scaffalatura inadeguata etc.), ma anche (per la prima volta, a quanto consta) il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, per la sua cooperazione colposa nel delitto, realizzata consentendo, senza intervenire, che l’impiegato tecnico venisse assegnato a mansioni di magazziniere senza adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo il datore di lavoro ad adottare modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, con ciò omettendo di svolgere i compiti a lui attribuiti dalla legge.