Responsabilità solidale del committente nell’appalto: la decadenza può essere evitata anche con l’atto stragiudiziale. Rientra nell’obbligazione anche l’indennità di trasferta se il lavoro si svolge in luoghi sempre differenti

19 Giugno 2024

Tribunale di Milano, 19 giugno 2024

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accoglie il ricorso di alcuni lavoratori che avevano chiesto di condannare in solido datrice di lavoro e committente ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 a pagare le differenze retributive maturate durante l’esecuzione del servizio. Il Giudice in primo luogo respinge l’eccezione di decadenza biennale della committente ritenendo, sulla scorta della giurisprudenza di cassazione, che ad impedire la decadenza sia sufficiente la diffida stragiudiziale inviata entro i due anni dalla cessazione dell’appalto.

Il Tribunale si sofferma inoltre sulla differenza tra contratto di trasporto e appalto di servizi (di trasporto) statuendo che si configuri la prima tipologia contrattuale laddove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l’apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l’esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato rispondente alle esigenze del committente.

Infine, viene riconosciuto il carattere retributivo dell’indennità di trasferta (inclusa perciò nell’oggetto dell’obbligazione solidale) laddove questa non abbia la finalità di compensare le spese sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso ma si tratti del corrispettivo della richiesta al dipendente di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti.