Rimessa alla Corte di Giustizia UE la valutazione della disciplina italiana sullo staff leasing
Tribunale di Reggio Emilia, 7 novembre 2024
Il Tribunale emiliano sottopone alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questione pregiudiziale inerente alla corretta interpretazione dell’art. 5, paragrafo 5 della Direttiva n. 2008/104, chiedendo se la normativa italiana sia in contrasto con essa nella parte in cui prevede la possibilità di inviare in missione a tempo indeterminato un lavoratore presso un’impresa utilizzatrice senza l’obbligo di indicare alcuna ragione.
La vicenda all’esame del Giudice di merito riguarda una lavoratrice la quale, assunta da una agenzia per il lavoro, dopo plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato, è stata inviata in missione a tempo indeterminato presso la medesima impresa utilizzatrice (c.d. “staff leasing”). Il Giudice, confermando l’orientamento secondo il quale la missione deve avere carattere temporaneo, ha tuttavia segnalato che tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza, sia nazionale che comunitaria, non con riguardo a casi in cui il lavoratore era stato somministrato a tempo indeterminato presso l’impresa utilizzatrice, ma solo in casi di reiterata somministrazione a termine. Alla luce di tale differenza, il Tribunale ha ritenuto opportuno disporre il rinvio alla CGUE al fine di “chiarire se lo staff leasing previsto (unicamente, in Europa) dalla normativa italiana rientri nel campo di applicazione della direttiva n. 104 e ne sia dunque vincolato dai limiti imposti, che possono spiegare effetti solo per le missioni a carattere temporaneo”.