Rinvio pregiudiziale

10 Settembre 2015

Art. 2 punto 1 Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Nozione di orario di lavoro – Lavoratori che non hanno luogo di lavoro fisso o abituale – Tempo di spostamento tra domicilio dei lavoratori e luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Corte di giustizia UE, sentenza 10 settembre 2015 in causa n. C-266/14
Abstract
Per i lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, il tempo occorrente quotidianamente per spostarsi tra il proprio domicilio e il cliente indicato dal datore di lavoro va compreso nell’orario di lavoro.
Commento
La questione era sorta in Spagna nell’ambito di una causa relativa a un’impresa di istallazione nel territorio nazionale di impianti di sicurezza presso privati, imprese etc., la quale aveva soppresso tutte le proprie sedi periferiche e aveva munito i propri dipendenti che si recavano quotidianamente presso i clienti della zona assegnata di un auto di servizio e di un telefono cellulare, cui erano state istallate una serie di applicazioni che consentivano il contatto continuo con la sede centrale; in giudizio l’impresa aveva sostenuto che il tempo occorrente al dipendente per il percorso casa-cliente nell’ambito del territorio assegnato non rientra nell’orario di lavoro. La Corte, pur dando per scontato che, alla stregua della direttiva comunitaria sull’organizzazione dell’orario di lavoro, il tempo per il trasferimento del lavoratore da casa al luogo di lavoro non è ricompreso nell’orario di lavoro, individua un’eccezione alla regola nel caso in cui il posto di lavoro fisso e abituale non esista e il dipendente sia quotidianamente costretto, per lavorare, a recarsi in posti sempre diversi presso clienti che distano dalla propria abitazione anche numerose decine di chilometri. Pena la dissolvenza del diritto al riposo, stabilito per ragioni di sicurezza e di salute. Ma… contestualmente la Corte apre alla possibilità che questo tempo lavorativo sia retribuito in misura minore!
Sezione: rapporto di lavoro