Risarcimento del danno
Morte a seguito di infortunio sul lavoro – Parenti – Danno non patrimoniale – Mancanza di prove – Non sussiste.
Corte di cassazione, sentenza 25 luglio 2014 n. 17006
Abstract
Per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall’uccisione di un prossimo congiunto è necessario che il pregiudizio venga compiutamente descritto in giudizio e che ne vengano provati gli elementi costitutivi.
Commento
Sulla base di tale regola, consolidata a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008, la Corte ritiene insufficiente a sostenere la richiesta di danni la mera deduzione in giudizio dell’esistenza di un “danno morale” e indica viceversa gli elementi di cui tenere conto (e che vanno pertanto dedotti e provati in giudizio), in quanto da essi è possibile desumere l’intensità delle relazioni di parentela e quindi (seppur in via presuntiva) l’esistenza e l’intensità del pregiudizio derivante dall’uccisione del congiunto: la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita e di frequentazione all’interno di esso, l’eventuale convivenza, l’età della vittima e dei superstiti, etc.
Sezione: Rapporto di lavoro