Risoluzione del rapporto per cessazione dell’appalto

7 Ottobre 2014

Riassunzione del lavoratore da parte dell’impresa subentrante – Obbligo di pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso – Sussiste.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 7 ottobre 2014 n. 21092
Abstract
L’indennità sostitutiva del preavviso spetta anche al lavoratore licenziato senza preavviso che abbia trovato immediatamente una nuova occupazione.
Commento
Il principio di diritto è stato ribadito in un caso in cui i lavoratori erano stati licenziati a seguito della perdita da parte dell’impresa di un appalto di vigilanza e immediatamente riassunti, in esecuzione di un accordo sindacale, dall’impresa subentrante nella gestione della vigilanza. Per un precedente analogo, cfr. Cass. n. 1148/2014).
Sezione: Rapporto di lavoro