Sanità: sì all’indennità di turno anche nei giorni successivi allo “smonto” dopo 12 ore di lavoro
Corte di Cassazione, ordinanza 6 novembre 2024, n. 28575
Il problema sottoposto al giudizio della Corte era stabilire se per un operatore sanitario che effettui la prestazione su cinque giorni settimanali, ruotando su tre turni, di cui uno notturno di 12 ore, fruendo dopo questo turno di una giornata di riposo, quest’ultima sia da considerare o no riposo compensativo ai fini della percezione anche in tale giornata dell’indennità di turno che la contrattazione collettiva di settore prevede non per ogni giorno di non lavoro ma unicamente per questo tipo di riposo. Lo aveva negato in giudizio l’Azienda sanitaria, sposando una nozione restrittiva di riposo compensativo che ricorrerebbe unicamente nel caso in cui la prestazione “da compensare” comporti il superamento della durata settimanale dell’orario di lavoro. Viceversa, la Cassazione, confermando le pronunce di merito, opta per un’interpretazione diversa della normativa citata e qualifica riposo compensativo la giornata non lavorata riconosciuta per il recupero del maggior stress psico-fisico connesso al superamento dell’orario contrattuale, quindi anche di quello giornaliero, come nel caso esaminato e dovuto al tipo di organizzazione della prestazione stabilita dall’Azienda.