Sanzioni conservative con clausole elastiche del CCNL e tutela reintegratoria: si consolida l’orientamento recente
Corte di Cassazione, ordinanza 25 luglio 2024, n. 20698
Una lavoratrice era stata licenziata per avere effettuato riprese fotografiche del posto di lavoro senza autorizzazione e stampato un numero considerevole di pagine “in spregio al buon utilizzo delle risorse aziendali”. In giudizio, la Corte d’appello, pur ritenendo sproporzionato il licenziamento disciplinare, aveva applicato la tutela meramente indennitaria. ritenendo che il fatto contestato non fosse sussumibile in una tra le specifiche fattispecie contrattuali collettive che prevedono una sanzione conservativa. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso della lavoratrice, che invocava l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata, si uniforma al più recente proprio orientamento interpretativo, secondo cui al giudice di merito è consentita la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche, individuando nel caso in esame tale norma elastica in quella che prevede l’esecuzione con negligenza del lavoro affidato.