Semplificazioni dei controlli sulle attività economiche

12 Luglio 2024

Decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103

Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024 il Decreto Legislativo n. 103/2024 che, in attuazione della legge annuale per la concorrenza 2021 (legge n. 118/2022), semplifica i controlli sulle imprese rendendoli, nelle intenzioni del legislatore delegante, più efficienti ed efficaci.

Di particolare rilevanza in materia di lavoro risultano le disposizioni contenute nell’articolo 5 del decreto, che disciplinano i principi e criteri generali che dovranno essere seguiti nella programmazione e attuazione dei procedimenti di controllo delle attività economiche. Queste disposizioni stabiliscono che dal 2 agosto 2024 non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sulla stessa impresa contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere un’ispezione congiunta. Se, al termine della verifica, il soggetto controllato risulta conforme agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, viene esonerato dai medesimi controlli per i 10 mesi successivi.

Resta ferma l’immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell’Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell’Unione europea, qualora riguardino la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, tutte le volte in cui emergano situazioni di rischio.

Inoltre, in attuazione del principio di trasparenza, almeno 10 giorni prima dell’accesso nei locali aziendali l’amministrazione fornisce in formato elettronico l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva, fatta eccezione per motivi di urgenza o per i casi in cui sussista l’esigenza di accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso. Dall’obbligo di fornire l’elenco della documentazione necessaria all’ispezione sono tuttavia esonerate tutte le iniziative avviate dalle amministrazioni che hanno esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi “imprevisti o senza preavviso”, esigenze che ricorrono pressoché ogni volta l’Ispettorato del Lavoro avvii un’attività di vigilanza sia in materia lavoristica, sia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella nota n. 1357/2024, con la quale ha fornito ai propri ispettori prime indicazioni operative sulle novità contenute nel cd. Decreto Semplificazioni, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato infatti che tale previsione non appare applicabile agli accertamenti di competenza dell’Ispettorato del Lavoro stesso, in quanto “l’eventuale richiesta di documentazione alle imprese prima di un qualsiasi accesso ispettivo vanificherebbe l’efficacia della tipologia di accertamenti di competenza di questo Ispettorato”.

Il decreto stabilisce inoltre che, nei confronti dei soggetti in possesso del Report certificativo di basso rischio, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l’anno. Si tratta, nello specifico, di un nuovo sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, introdotto in riferimento ai seguenti ambiti: protezione ambientale; igiene e salute pubblica; sicurezza pubblica; tutela della fede pubblica; sicurezza dei lavoratori. Le imprese interessate ad ottenere il Report certificativo (sottoposto a verifica periodica) per uno o più dei predetti ambiti possono farne domanda ad uno degli organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA).

Anche in tal caso, resta ferma l’immediata effettuazione dei controlli in caso di interventi derivanti da richieste dell’Autorità giudiziaria, da circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, da esigenze legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e da situazioni di rischio.