Solo il pro rata temporis dell’indennità di esclusività al dirigente medico a orario ridotto
Corte di Cassazione, sentenza 1° marzo 2025, n. 5434
Il Tribunale aveva accolto la domanda di un dirigente medico in regime di orario ridotto, relativa al pagamento dell’indennità di esclusività per intero, senza alcuna decurtazione rapportata all’orario di lavoro, ritenendo invalida, per contrasto con il principio di non discriminazione, la disposizione del CCNL dirigenza medica che assoggetta tale indennità al criterio del pro rata temporis. A fondamento del proprio convincimento, i giudici di merito avevano evidenziato che l’indennità di esclusività è totalmente svincolata dalla durata, giornaliera e settimanale, della prestazione lavorativa, trovando la propria ragion d’essere nell’esigenza di compensare il sacrificio richiesto al personale medico che esercita l’opzione di esclusività in favore della struttura pubblica. La decisione è cassata con rinvio dai giudici di legittimità, i quali, all’esito di un’articolata ricostruzione della disciplina interna ed eurounitaria di riferimento, osservano che: (i) l’indennità di esclusività, benché destinata a incentivare la scelta del dirigente medico di concentrare il proprio impegno professionale sul solo ente di appartenenza, si sostanzia in un trattamento economico avente natura retributiva che è corrisposto dal datore in ragione del rapporto lavorativo e che, come tale, rientra a pieno titolo nella regola generale del riproporzionamento prevista dall’art. 7, co. 2, primo periodo, d.lgs. 81/15, risultando, quindi, correlato al ridotto impegno lavorativo; (ii) né può dubitarsi della non conformità della disposizione interna al diritto eurounitario, avendo la Corte di Giustizia, ad es., ritenuto applicabile la riparametrazione anche agli assegni familiari, di per sé non condizionati dalla durata della prestazione lavorativa.