SSN: il medico reperibile non può rifiutare la chiamata
Corte di Cassazione, sentenza 27 gennaio 2025, n. 1911
Un medico era stato sanzionato perché, durante un turno di reperibilità, aveva rifiutato una chiamata del suo superiore per svolgere il giro quotidiano di visite, sostenendo che il medico in disponibilità può essere chiamato unicamente per situazioni d’emergenza. La Cassazione, nel confermare la decisione dei giudici di merito di rigetto della domanda di annullamento della sanzione, osserva che: (i) per giurisprudenza consolidata, il rifiuto del lavoratore di adempiere a una disposizione di servizio è legittimo soltanto se conforme a buona fede, considerando le circostanze del caso concreto (ii) il medico in servizio di pronta disponibilità che venga chiamato a prestare assistenza presso la struttura ospedaliera non può rifiutare il suo intervento, sindacando le ragioni della chiamata con l’assumerne la non conformità alla disciplina contrattuale; infatti il rifiuto sarebbe contrario a buona fede, comportando una interruzione del servizio di assistenza nell’arco della 24 ore, la cui continuità risponde ad un interesse pubblico prevalente e non procrastinabile.