Sulla portata applicativa della direttiva 2008/104 in materia di lavoro tramite agenzia interinale
Corte di Giustizia UE, sentenza 24 ottobre 2024, in causa C-441/23
Il caso riguarda una lavoratrice spagnola che, dopo avere svolto per alcuni anni, alle formali dipendenze di tre diverse aziende, attività di consulenza di vendita per la medesima committente, al termine di un periodo di congedo di maternità era stata infine licenziata dall’azienda datrice di lavoro per motivi di bilancio. Chiamata a pronunciarsi sull’azione promossa dalla lavoratrice, intesa a far dichiarare l’illegittimità del suo licenziamento, e a conseguire la condanna in solido dell’azienda datrice e di quella committente, che aveva beneficiato della sua prestazione lavorativa, la Corte Superiore di Giustizia di Madrid chiede l’intervento della Corte di Giustizia UE al fine di avere alcuni chiarimenti interpretativi in merito all’ambito applicativo della direttiva 2008/104, in materia di lavoro tramite agenzia interinale. Sul punto, i giudici eurounitari osservano che: (i) nessun elemento della definizione di “agenzia interinale”, di cui all’art. 3, par. 1, lett. b), della direttiva 2008/104, richiede, affinché un’impresa possa essere considerata un’agenzia interinale ai sensi di tale direttiva, che essa disponga di una previa autorizzazione amministrativa di esercizio di tale attività nello Stato membro in cui essa esercita le sue attività; (ii) d’altro canto, se l’ambito di applicazione della direttiva in oggetto dovesse essere limitato alle sole imprese che dispongono di un’autorizzazione nazionale ad agire come agenzia interinale, ciò impedirebbe ai lavoratori di beneficiare della tutela voluta da tale direttiva, anche se il rapporto di lavoro che lega tali persone all’impresa che le mette a disposizione non è sostanzialmente diverso da quello che li vincolerebbe ad un’impresa che ha ottenuto la previa autorizzazione amministrativa richiesta dal diritto nazionale; (iii) deve pertanto concludersi che la direttiva 2008/104 si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica che stipuli un contratto di lavoro o instauri rapporti di lavoro con un lavoratore al fine di metterlo a disposizione di un’impresa utilizzatrice per lavorarvi temporaneamente sotto il controllo e la direzione di quest’ultima, e che mette tale lavoratore a disposizione di questa impresa, anche se detta persona fisica o giuridica non è riconosciuta dalla normativa interna come un’agenzia interinale in quanto non dispone di un’autorizzazione amministrativa in quanto tale; (iv) quanto alla nozione di “lavoro tramite agenzia interinale”, esso ricomprende ogni situazione in cui un lavoratore è messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice da un’impresa che svolge un’attività consistente nella conclusione di contratti di lavoro o nell’instaurazione di rapporti di lavoro con lavoratori allo scopo di metterli a disposizione di un’impresa utilizzatrice per una certa durata, se tale lavoratore si trova sotto il controllo e la direzione di quest’ultima impresa e essa, da un lato, gli impone le prestazioni da realizzare, il modo di svolgerle nonché l’osservanza delle sue istruzioni e delle sue norme interne e, dall’altro, esercita una sorveglianza e un controllo sul modo in cui lo stesso lavoratore svolge le sue funzioni; (v) il lavoratore messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice tramite agenzia interinale, ai sensi di detta direttiva, deve, per la durata della sua missione presso di essa, percepire un salario almeno pari a quello che avrebbe percepito se fosse stato assunto direttamente da tale impresa.