TAR Emilia-Romagna, 8 marzo 2023

8 Marzo 2023

Per la prima volta, un TAR riconosce che i giudici di pace sono dipendenti pubblici di fatto e gli va riconosciuto un trattamento economico, normativo e previdenziale equivalente a quello dei giudici togati comparabili.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il TAR accoglie parzialmente il ricorso presentato da una giudice di pace, volto all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e al riconoscimento dell’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego di fatto ex art. 2126 c.c. Pur escludendo che lo status dei giudici di pace sia equiparabile in tutto a quello dei magistrati togati, il Collegio ritiene che i giudici di pace siano lavoratori a tempo determinato ai sensi del diritto dell’Unione europea. Di conseguenza, va loro riconosciuto un trattamento economico, normativo e previdenziale equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili, considerando come tali i magistrati togati, al netto degli aumenti di stipendio conseguenti alla prima valutazione di professionalità e tenendo conto dell’impegno lavorativo limitato alle due/tre giornate coincidenti con le udienze. Riconosciuto altresì il diritto alle ferie, ed esclusa la prescrizione di ogni diritto, il cui termine non poteva considerarsi decorrente in corso di rapporto.