TAR Sicilia, 7 aprile 2016

7 Aprile 2016

L’impugnazione dell’atto con cui l’Università recede dal rapporto di lavoro con un ricercatore confermato per raggiunta anzianità è sottoposta al regime ordinario della prescrizione e non a quello di decadenza per l’impugnazione degli atti amministrativi.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Nel caso in esame, l’Università di Messina aveva emanato un provvedimento di recesso dal rapporto di lavoro con un ricercatore della Facoltà di Medicina, per raggiunti requisiti di anzianità contributiva (41 anni e 6 mesi). Tale recesso è però illegittimo in quanto, ex art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, tale facoltà, attribuita dalla legge stessa alle amministrazioni pubbliche, non è concessa nei rapporti con i “dirigenti medici e del ruolo sanitario”, per i quali è necessario attendere il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Il provvedimento viene perciò annullato, a nulla rilevando l’eccezione di decadenza dell’impugnazione degli atti amministrativi, essendo in discussione un atto paritetico (non espressione di potestà pubblica), sottoposto alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo, in ragione del rapporto di impiego pubblico non contrattualizzato, ma concernente un diritto soggettivo.