TFR e società estinta: il Fondo di Garanzia paga solo in presenza di un titolo esecutivo

28 Gennaio 2025

Corte di Cassazione, sentenza 28 gennaio 2025, n. 1934

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Alcune lavoratrici, già dipendenti di una società ormai estinta e non più soggetta a fallimento, avevano chiesto al Fondo di garanzia presso l’INPS il pagamento del TFR omesso dalla datrice di lavoro, producendo la documentazione relativa al rapporto di lavoro e all’ammontare del credito, ma senza procurarsi un titolo esecutivo, dato il fatto notorio della passata insolvenza della società. La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’INPS avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva dato ragione alle lavoratrici, osserva che: (i) quando il datore di lavoro non è soggetto al fallimento, l’art. 2, co. 5, l. 197/82 indica come condizione imprescindibile per l’accesso al Fondo di garanzia del TFR l’infruttuoso esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito; (ii) la necessità d’un previo accertamento s’impone anche per il fatto che l’INPS, in quanto gestore del Fondo, è un soggetto terzo e non ha alcun titolo per contestare la fondatezza della pretesa del lavoratore verso il suo datore di lavoro; (iii) né la formazione di un titolo che accerti il credito è preclusa dall’estinzione della società debitrice, alla quale, infatti, succedono i soci nei rapporti debitori non definiti e che, ai fini processuali, hanno la veste di legittimati passivi nei relativi giudizi.