Trasferimento di personale da ANAS a Ministero trasporti e conservazione del trattamento economico

29 Luglio 2024

Corte di Cassazione, ordinanza 29 luglio 2024, n. 21126

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In giudizio, il Ministero dei trasporti sosteneva che il premio di produzione, l’indennità di rischio e l’indennità di funzione percepiti presso l’ANAS da un impiegato poi transitato nei ruoli del ministero, costituissero componenti variabili della retribuzione, da escludere pertanto dalla garanzia di conservazione del trattamento economico riconosciuta dalla legge in caso del trasferimento in esame. La Corte, respingendo tale interpretazione, osserva che: (i) l’art. 36, co. 5, dl 98/11 riconosce al personale trasferito il diritto a mantenere “il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento”; (ii) i requisiti di fissità e continuità, connaturati al trattamento fondamentale, ricorrono anche per quelle voci del trattamento accessorio correlate, non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione di appartenenza e che, in quanto tali, entrano stabilmente a far parte del complessivo trattamento retributivo, nel loro contenuto certo nell’an e nel quantum; (iii) gli elementi retributivi in questione presentano, secondo la contrattazione collettiva applicabile all’ANAS, carattere fisso e continuativo, come già rilevato da questa corte nell’analisi di casi sovrapponibili a quello in esame e vanno pertanto ricompresi nella garanzia di continuità prevista dall’art. 36.