Trib. Napoli 12 febbraio 2016 (ordinanza ex 700 c.p.c.)

12 Febbraio 2016

L’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro è correttamente adempiuto solo se il lavoratore viene effettivamente riammesso nella sede di lavoro precedentemente occupata, e adibito alle medesime mansioni.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Nel caso in esame, la società datrice di lavoro, a fronte dell’ordine di reintegra emesso dalla Corte d’Appello di Napoli, aveva adempiuto con sei mesi di ritardo e limitandosi a reinserire il lavoratore nelle liste dei dipendenti, senza effettivamente permettergli di prestare servizio. Solo in un secondo momento il lavoratore era stato riammesso, ma su una sede diversa rispetto a quella originaria e con mansioni di livello inferiore alle precedenti. Il Tribunale ribadisce dunque il principio per cui la reintegra del dipendente, a seguito di intervento del giudice, deve essere effettiva e reale e deve avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie. Solo con successivo atto, e ove ne ricorrano i presupposti, il datore di lavoro può disporre il trasferimento del dipendente ad altra sede. Il datore di lavoro non ha inoltre provato l’impossibilità di ricollocamento nel luogo di lavoro originario, mentre la necessità del trasferimento risultava smentita anche da alcune nuove assunzioni, pur a tempo determinato e in mansioni non perfettamente coincidenti (ma appartenenti allo stesso livello di inquadramento).