Tribunale di Ancona, 15 febbraio 2023
Il privato che ha acquisito una società a controllo pubblico non può far valere l’originaria nullità del contratto di lavoro per mancato espletamento di una procedura selettiva.
Il Tribunale accoglie il ricorso contro il licenziamento, presentato da una lavoratrice assunta senza concorso da una società a controllo pubblico, le cui quote di maggioranza sono state in seguito acquisite da un soggetto privato. Secondo il Giudice, infatti, nonostante il contratto di lavoro con la società a controllo pubblico fosse originariamente nullo per vizio di costituzione del rapporto, il passaggio in mano privata del controllo della società esclude l’applicazione delle regole del d.lgs. 175/2016, che prevede che la scelta del personale avvenga per pubblici concorsi. Di conseguenza, la nuova compagine sociale non può invocare cause di nullità che varrebbero solo per le società a controllo pubblico, e non per datori di lavoro privati.