Tribunale di Ancona, 5 giugno 2024

5 Giugno 2024

I permessi previsti dalla Legge 104/92 non devono essere utilizzati obbligatoriamente per assistere il disabile in orario di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale aderisce all’orientamento della Sezione penale della Cassazione, secondo la quale “da nessuna parte della legge n. 104/1992 si evince che, nei casi di permesso, l’attività di assistenza dev’essere prestata proprio nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa” e quindi chiarisce che è ben possibile per il lavoratore ritagliarsi una porzione di tempo per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali. Il Giudice marchigiano ha quindi condannato il datore di lavoro, il quale dopo aver condotto delle investigazioni private aveva scoperto che la dipendente trascorreva parte del tempo presso la propria abitazione e non presso quella della madre disabile e, pertanto, aveva irrogato il licenziamento, alla reintegrazione in servizio della ricorrente.