Tribunale di Arezzo, 22 agosto 2014
Ove, nel corso del giudizio azionato con il c.d. Rito Fornero, non risulti confermata la natura ritorsiva del licenziamento, e residui soltanto la possibilità della tutela indennitaria prevista dalla legge 606/1966 per le imprese di minore dimensione, devono essere disposti la separazione del giudizio e il mutamento del rito per la prosecuzione del giudizio sulla legittimità del recesso.
La soluzione della ricca casistica in materia di giudizi di impugnazione dei licenziamenti si è complicata con l’introduzione, da parte della legge 92 del 2012, dello speciale rito sui licenziamenti riservato alle azioni nelle quali è chiesta l’applicazione dell’art. 18 l. 300/1970. Nel caso, un processo era stato avviato in tale prospettiva, allegando la natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento, risultata tuttavia priva di fondamento nel corso del giudizio. Il giudice a quel punto – lungi dal dichiarare inammissibile la domanda proposta in via subordinata e tesa ad ottenere la c.d. tutela obbligatorio, come avviene in altri Fori – ha definito con ordinanza di rigetto la fase sommaria del giudizio, relativa all’invocato art. 18, disponendo poi la prosecuzione del processo con il rito ordinario, al fine della valutazione nel merito delle ragioni del licenziamento.