Tribunale di Arezzo, 7 marzo 2023

7 Marzo 2023

Recarsi ad un evento sportivo durante la malattia non è di per sé un inadempimento tanto grave da inficiare il rapporto fiduciario tra le parti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Nel caso di specie, parte datoriale ha innanzitutto omesso di segnalare la condotta del lavoratore agli organi ispettivi dell’INPS, al fine di dimostrarne la non genuinità; la mera contestazione del valore probatorio della certificazione medica è, infatti, insufficiente a dimostrare l’insussistenza della malattia e l’infedele attestazione da parte del medico, poste a fondamento del licenziamento per giusta causa. La condotta del lavoratore non è stata ritenuta illecita, non esistendo un obbligo di riposo assoluto in pendenza di malattia ed essendosi lo stesso recato all’evento non in fascia di reperibilità per la visita fiscale. D’altro canto non è stato neanche provato che lo stato patologico potesse essere aggravato dalla partecipazione all’evento, da momento che il lavoratore è rientrato al lavoro al termine del periodo di malattia.