Tribunale di Bari, 1 dicembre 2016
Il datore di lavoro è tenuto, anche in forza degli sviluppi del diritto dell’Unione Europea, ad adottare gli “accomodamenti ragionevoli” necessari per consentire al lavoratore in condizione di handicap grave di proseguire nello svolgimento della prestazione di lavoro.
Un lavoratore, affetto da sclerosi multipla, agisce in via d’urgenza nei confronti della datrice di lavoro che, dopo avere inizialmente adattato le sue mansioni alla sopravvenuta disabilità, in un secondo tempo lo aveva invece collocato in aspettativa, ritenendolo nell’impossibilità di svolgere la prestazione di lavoro. Il giudice, dopo aver ricostruito la nozione comunitaria di handicap (e l’evoluzione della legislazione italiana, anche alla luce delle censure ricevute dalla Corte di Giustizia europea), ritiene doverosa l’adozione di ragionevoli adattamenti dell’organizzazione di lavoro con misure appropriate ed efficaci (ad esempio sistemare i locali, adattare le attrezzature e i ritmi di lavoro, ripartire i compiti, fornire mezzi di formazione, ecc.). Viene dunque accolta l’istanza cautelare del dipendente, attribuendo valore anche ai possibili effetti negativi dell’estromissione dal lavoro sulla salute psichica e, comunque, sul diritto al lavoro come forma di manifestazione della personalità.