Tribunale di Bari, 11 ottobre 2018

11 Ottobre 2018

Applicata ancora prima della pubblicazione la sentenza della Corte costituzionale che ha abrogato per incostituzionalità il meccanismo sanzionatorio rigido del decreto 23/2015 sul contratto a tutele crescenti.
In un caso di impugnazione di un licenziamento collettivo, il Tribunale di Bari ne rileva l’illegittimità per violazione degli obblighi procedurali previsti dall’art. 4 della legge 223/1991. Giunta al momento di decidere la sanzione il Giudice, rilevata la necessità di applicare la disciplina indennitaria del contratto a tutele crescenti, da un lato ha escluso di poter applicare le modifiche ai minimi a ai massimi apportate all’art. 3 del d.lgs. 23/2015 dal “Decreto dignità” n. 87/2018 (in quanto il licenziamento era stato intimato prima della sua entrata in vigore), ma dall’altro ha ritenuto di poter anticipare l’applicazione del principio sancito dalla Corte costituzionale con la nota decisione del 26 settembre 2018, della quale – pur se ancora non pubblicata – si conosce la dichiarazione di illegittimità costituzionale dello stesso art. 3 del decreto 23, nella parte in cui determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.
Pur se tale dichiarazione di illegittimità non ha ancora acquisito efficacia, dunque, il Tribunale giunge al medesimo risultato facendo leva su una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, ciò che lo conduce a riconoscere un indennizzo di dodici mensilità di retribuzione, nonostante la contenuta anzianità di servizio del lavoratore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito