Tribunale di Bari, 2 maggio 2017 (ordinanza)
2 Maggio 2017
La mancanza dell’elemento intenzionale della condotta implica l’insussistenza del fatto contestato.
Nel caso in esame la lavoratrice viene licenziata per sottrazione di un bene aziendale, ma il giudice non ritiene dimostrata in giudizio l’intenzionalità della condotta (che appare piuttosto frutto di una distrazione). Stanti la mancanza di precedenti disciplinari, e le ottime valutazioni sulla prestazione ricevute nei tanti anni di lavoro, non si può ritenere leso il vincolo fiduciario. Il fatto contestato è perciò ritenuto insussistente, con conseguente ordine reintegrazione nel posto di lavoro.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito