Tribunale di Bergamo, 17 aprile 2014 sentenza 356
I CONTRATTI A TERMINE PER GLI OPERAI AGRICOLI, anche se esclusi dal campo di applicazione della disciplina del d.lgs. 368 del 2001, devono rispettare la regola della FORMA SCRITTA, stipulata prima o contestualmente alla costituzione del rapporto di lavoro.
Se il rapporto di lavoro inizia prima della stipulazione per iscritto del contratto a termine, lo stesso deve considerarsi nato a tempo indeterminato, senza che la successiva apposizione della clausola del termine possa avere effetto. Se il principio ora ricordato è pacifico, la sentenza che si segnala è significativa per averlo applicato anche ai rapporti di lavoro nel settore agricolo: il Giudice ha infatti ritenuto che l’esclusione dal campo di applicazione del d.lgs. 368/2001 dei contratti a termine stipulati dai datori di lavoro dell’agricoltura (prevista dall’art. 10 di tale decreto) non riguarda la regola della forma scritta contestuale all’assunzione.