Tribunale di Bergamo, 18 febbraio 2020
Nulla la clausola del CCNL dipendenti non medici delle case di cura private che esclude dal calcolo della tredicesima mensilità alcuni elementi della retribuzione globale di fatto.
Il Tribunale di Bergamo dichiara nulla la clausola del CCNL per i dipendenti non medici delle case di cura private poiché aveva escluso dal calcolo della tredicesima mensilità alcuni elementi retributivi (nel caso di specie un elemento aggiuntivo – E.A.D.R. – e il superminimo individuale). La sentenza ritiene tale previsione meno favorevole rispetto alla disciplina dell’Accordo Interconfederale per l’industria del 27 ottobre 1946 (reso efficace erga omnes in applicazione della legge 741/1959), precisando che la comparazione deve essere effettuata istituto per istituto e che le mensilità supplementari devono essere considerate unitariamente.