Tribunale di Bergamo, 24 gennaio 2024

24 Gennaio 2024

E’ impugnabile la conciliazione in sede sindacale laddove il sindacalista, di settore diverso da quello del lavoratore, intervenga come mero conciliatore e senza svolgere la classica e concreta funzione sindacale di assistenza e supporto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale di Bergamo, in un caso di azione per rivendicazione di differenze retributive per mancata corretta applicazione del CCNL dei trasporti e logistica, ritiene impugnabile un accordo transattivo che aveva visto il lavoratore rinunciare ad ogni pretesa per un periodo pregresso del rapporto di lavoro. Nel caso, risulta mancante l’elemento della sussistenza di una effettiva lite e di una effettiva assistenza nella sua valutazione, poiché la conciliatrice sindacale (essa stessa poco consapevole delle effettive condizioni nell’impresa e nel settore ai quali era estranea, operando nel settore sanitario) si era limitata ad un generico chiarimento del valore giuridico delle rinunce, senza precisa valutazione dei diritti rinunciati e del loro concreto valore. Perché una conciliazione sindacale sia valida ai sensi dell’art. 2113, c.c., 4° comma, occorre valutare se in concreto sia stata correttamente attuata la funzione di supporto del lavoratore che la legge assegna alle organizzazioni sindacali, che comprende anche una efficace rappresentazione al lavoratore del contenuto e delle conseguenze derivanti dagli atti compiuti.