Tribunale di Bergamo, 6 giugno 2023
Cooperativa di lavoro: non basta una generica allegazione dello stato di crisi a giustificare trattamenti economici ridotti. La prescrizione dei crediti vale solo dalla cessazione del rapporto.
Laddove la cooperativa voglia far valere una delibera di stato di crisi quale eccezione all’inderogabilità del trattamento economico, è onerata della dimostrazione dell’effettività dello stato di crisi, della sua temporaneità e del nesso tra crisi e misura adottata per fronteggiarla, non bastando delibere del tutto generiche e la mancata allegazione in giudizio di dati economici, finanziari, patrimoniali e contabili. Affermata, anche per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del socio di cooperativa, la regola della decorrenza del termine di prescrizione dei crediti solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.